Buon inizio d'anno a tutti voi!
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Certificazione
Energetica
Cosa
accade per le compravendite?
A
partire dal 4 aprile 2012
per i casi di compravendita è obbligatoria l’emissione degli
attestati di prestazione energetica secondo il sistema provinciale
(tramite il portale Odatech).
È
obbligatorio rilasciare un APE anche nel caso di locazione?
Si,
a partire dal 4 giugno
2013, con l’emanazione
del DL 63/2013, vi è l'obbligo di rilascio dell'attestato anche in
caso di locazione di edifici/unità immobiliari, al pari di quanto
già avviene per le compravendite (nuovo art. 6 d.lgs. 192/2005).
Quali
sono gli interventi edilizi soggetti a certificazione energetica?
Gli
interventi edilizi soggetti a certificazione energetica, individuati
dall’articolo 5 comma 1 del Regolamento, sono: nuove costruzioni;
demolizioni e ricostruzioni dell’intero edificio; ampliamenti
superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio
esistente o comunque superiori a 500 m3, costituenti una nuova unità
immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente e servita da
un impianto di climatizzazione invernale di nuova installazione;
ristrutturazioni importanti di primo livello.
Nel
caso di una ristrutturazione di un immobile (non per compravendita)
devo redigere un APE se intervengo solo sull’impianto?
Nel
Regolamento provinciale all’art. 5 si indicano i casi per cui è
obbligatorio un APE. Per ristrutturazione di intero edificio si
intende un intervento che comprende modifiche sia agli impianti sia
all’involucro edilizio.
Nel caso in cui l’intervento
richiedesse solo la sostituzione puntuale di un impianto o dei
serramenti o isolamento dell’involucro, tali interventi singoli
sono classificati come ristrutturazioni parziali. Per gli interventi
classificati come descritto all’art. 4 comma 4 non è quindi
obbligatorio redigere un APE (Regolamento). Come riportato
nell’Allegato A del Regolamento Provinciale al punto 3.2
Requisiti minimi relativi agli interventi di cui all’art. 4 comma 4
del Regolamentosi
richiede il “rispetto dei valori delle trasmittanze (U limite in
W/mqK) dei singoli componenti edilizi ed il rispetto delle
caratteristiche prestazionali e dei valori minimi di rendimento degli
impianti.”
Per
quanto tempo risulta valido l’APE?
L’APE
ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere
emesso nuovamente ad ogni intervento che modifica la prestazione
energetica dell’edificio o dell’impianto.
L’APE
è necessario per i rinnovi dei contratti di locazione?
No,
l’APE non è necessario per il rinnovo dei contratti di
locazione.
Quali
categorie possono essere escluse dall'obbligo di certificazione
energetica ?
Secondo
il Regolamento
Provinciale
sono
esclusi dalla certificazione i seguenti casi:
a) gli
immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o
aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici,
nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e
risanamento conservativo;
b) i beni ambientali di cui
all'articolo 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente
agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c)
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali,
quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo
non altrimenti utilizzabili;
d) gli edifici isolati con una
superficie utile totale inferiore a 50 mq;
e) gli edifici
costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi
dell'articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non
sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;
f)
edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia
prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive
e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti
di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali
impianti;
f bis) i rifugi alpini e escursionistici, come
individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge
provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).
Altresì, secondo
le Linee
Guida Nazionali:
Sono
esclusi: box, cantine, autorimesse, depositi, parcheggi multipiano,
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri
edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un
comfort abitativo.
Per casi di trasferimento a titolo oneroso “i
ruderi” possono essere esclusi previa esplicita dichiarazione di
tale stato dell’edificio nell'atto notarile di trasferimento di
proprietà. Inoltre possono essere esclusi gli immobili venduti nello
stato di “scheletro strutturale”, cioè privo di tutte le pareti
verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al
rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti
tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato
dell’edificio nell'atto notarile dell’atto di trasferimento di
proprietà.
Nei
contratti di locazione deve essere allegato l'APE?
Il
decreto legislativo 145 del 23 dicembre 2013 modifica alcuni articoli
del d.lgs 192/2005 e successive modifiche. In tema di locazione di
singole unità immobiliari si specifica che vi è solo l'obbligo di
dotazione e non di allegazione, tranne per i casi di nuova locazione
aventi per oggetto interi edifici per cui è previsto l'obbligo di
allegazione. Al seguente link si trova il documento redatto dal
Consiglio
dei Notai in merito al Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d.
“Decreto destinazione Italia”).
In
caso di “comodato gratuito” è necessaria la redazione
dell’APE?
Per
quanto riguarda la stipula di un contratto “di comodato gratuito”
non è necessaria la redazione dell’APE.