BLOG DEL CERTIFICATORE ENERGETICO PER LA PROVINCIA DI TRENTO MIRKO RIZZI

Ing. Mirko Rizzi

Data di Nascita: 24/09/1979

Codice Fiscale: RZZMRK79P24C794H

Partita Iva : 02008420222

Telefono: 3487791991

Mail : info@rizzimirko.it

Email - PEC : mirko.rizzi@ingpec.eu

Residenza: Via 4 novembre 21 Mezzana, val di Sole (Trento)


Hai bisogno di un certificato di prestazione energetica APE?


Contattami senza impegno all’indirizzo mail info@rizzimirko.it oppure al cellulare 348-7791991 per chiedere informazioni e un preventivo personalizzato comprensivo di tutto quanto necessario relativo ad un singolo appartamento oppure ad un intero edificio.

Dati principali per chiedere preventivo:

Superficie indicativa del pavimento dei locali riscaldati;

Presenza di disegno pianta appartamento o edificio con misure dello stato attuale;

Numero degli impianti di riscaldamento;

Sono iscritto all’elenco Odatech www.odatech.it dei certificatori abilitati per la Provincia di Trento al numero AA00445.

mercoledì 17 gennaio 2018

QUANDO SERVE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

Buon inizio d'anno a tutti voi!
Magari ne avete bisogno, oppure siete in dubbio se vi servirà o meno la certificazione energetica. Leggete qui per capire tutto, sono disponibile per chiarimenti, senza obblighi, a info@rizzimirko.it o 348/7791991.

Leggete qui

Certificazione Energetica
Cosa accade per le compravendite?
A partire dal
4 aprile 2012 per i casi di compravendita è obbligatoria l’emissione degli attestati di prestazione energetica secondo il sistema provinciale (tramite il portale Odatech).

È obbligatorio rilasciare un APE anche nel caso di locazione?
Si, a partire dal
4 giugno 2013, con l’emanazione del DL 63/2013, vi è l'obbligo di rilascio dell'attestato anche in caso di locazione di edifici/unità immobiliari, al pari di quanto già avviene per le compravendite (nuovo art. 6 d.lgs. 192/2005).
Quali sono gli interventi edilizi soggetti a certificazione energetica?
Gli interventi edilizi soggetti a certificazione energetica, individuati dall’articolo 5 comma 1 del Regolamento, sono: nuove costruzioni; demolizioni e ricostruzioni dell’intero edificio; ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente e servita da un impianto di climatizzazione invernale di nuova installazione; ristrutturazioni importanti di primo livello.

Nel caso di una ristrutturazione di un immobile (non per compravendita) devo redigere un APE se intervengo solo sull’impianto?
Nel Regolamento provinciale all’art. 5 si indicano i casi per cui è obbligatorio un APE. Per ristrutturazione di intero edificio si intende un intervento che comprende modifiche sia agli impianti sia all’involucro edilizio.
Nel caso in cui l’intervento richiedesse solo la sostituzione puntuale di un impianto o dei serramenti o isolamento dell’involucro, tali interventi singoli sono classificati come ristrutturazioni parziali. Per gli interventi classificati come descritto all’art. 4 comma 4 non è quindi obbligatorio redigere un APE (Regolamento). Come riportato nell’Allegato A del Regolamento Provinciale al punto
3.2 Requisiti minimi relativi agli interventi di cui all’art. 4 comma 4 del Regolamentosi richiede il “rispetto dei valori delle trasmittanze (U limite in W/mqK) dei singoli componenti edilizi ed il rispetto delle caratteristiche prestazionali e dei valori minimi di rendimento degli impianti.”

Per quanto tempo risulta valido l’APE?
L’APE ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere emesso nuovamente ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.

L’APE è necessario per i rinnovi dei contratti di locazione?
No, l’APE non è necessario per il rinnovo dei contratti di locazione.

Quali categorie possono essere escluse dall'obbligo di certificazione energetica ?
Secondo il
Regolamento Provinciale sono esclusi dalla certificazione i seguenti casi:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
b) i beni ambientali di cui all'articolo 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
d) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;
f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti;
f bis) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).
Altresì, secondo le
Linee Guida Nazionali:
Sono esclusi: box, cantine, autorimesse, depositi, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo.
Per casi di trasferimento a titolo oneroso “i ruderi” possono essere esclusi previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà. Inoltre possono essere esclusi gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privo di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell'atto notarile dell’atto di trasferimento di proprietà.

Nei contratti di locazione deve essere allegato l'APE?
Il decreto legislativo 145 del 23 dicembre 2013 modifica alcuni articoli del d.lgs 192/2005 e successive modifiche. In tema di locazione di singole unità immobiliari si specifica che vi è solo l'obbligo di dotazione e non di allegazione, tranne per i casi di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici per cui è previsto l'obbligo di allegazione. Al seguente link si trova il documento redatto dal
Consiglio dei Notai in merito al Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. “Decreto destinazione Italia”).

In caso di “comodato gratuito” è necessaria la redazione dell’APE?
Per quanto riguarda la stipula di un contratto “di comodato gratuito” non è necessaria la redazione dell’APE.

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